Art. 3.
(Prostituzione minorile).

      1. All'articolo 600-bis, secondo comma, del codice penale, le parole: «è punito

 

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con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 12.000».
      2. All'articolo 600-bis del codice penale è aggiunto, in fine il seguente comma:

      «La pena è aumentata nel caso di recidiva, ai sensi dell'articolo 99».